REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
PREMESSA
In base al D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle
studentesse e degli studenti),sono richiamati i diritti e
i doveri degli studenti e delle istituzioni.
I doveri delle studentesse e degli studenti si
identificano nei seguenti aspetti:
. frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo
degli impegni di studio,
. comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma
in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti
dalla scuola,
. rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei
compagni, come per se stessi anche a livello formale,
. rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture,
del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici,
secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto,
dai regolamenti specifici e dagli insegnanti
. osservanza delle disposizioni organizzative (permessi,
visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di
sicurezza.
Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato
assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di
disciplina in cui vengano individuati: a) le tipologie di
comportamento non corretto delle studentesse e degli
studenti; b) le sanzioni relative; c) gli organi e le
procedure di applicazione delle stesse. Inoltre è prevista
la costituzione di un Organo di garanzia interno alla
scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei
provvedimenti disciplinari irrogati.
Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte
integrante del regolamento della scuola.
Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti
gli studenti delle classi prime nella fase
dell'accoglienza e ne è consegnata copia a tutti gli
studenti della scuola e/o i genitori che ne facciano
richiesta.
TITOLO I: CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E
SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE
Art. 1 Codice disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di
gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino
dei rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica e devono tenere conto della situazione
personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La
sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è
pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie
ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al
principio della riparazione del danno; la riparazione non
estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la
responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli
eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del
profitto.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa
riferimento alla normativa vigente.
Art. 2 Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente
scolastico
Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale,
il quale non costituisce sanzione, in presenza di
comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a)
scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante
la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi
violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale
può costituire un precedente per la somministrazione di
una sanzione in forma di ammonizione scritta.
In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui
all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni
del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, in premessa
richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti
provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione
prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni.
In presenza dell'irrogazione di una delle seguenti
sanzioni, può essere stabilito l'abbassamento del voto di
condotta, a discrezione del Consiglio di Classe.
Art. 3 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o
Dirigente scolastico sul registro di classe
1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità
scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni,
personale docente e non, persone esterne)
2. Disturbo continuo durante le lezioni
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che
impediscano la piena funzionalità del servizio o
ostacolino il perseguimento delle finalità formative della
scuola
4. Violazioni alle norme di sicurezza
Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un
docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà
comunicazione al coordinatore della classe stessa.
Art. 4 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o
Dirigente scolastico sul registro di classe -
Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni
1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o
di altri. In questo caso è previsto
anche il risarcimento del danno.
3. Falsificazione di firme
Art. 5 Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni
stabilito dal Consiglio di Classe -
Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione
scritta
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità
scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Alterazione di risultati
5. Gravi scorrettezze
Art. 6 Allontanamento dalla scuola da sei a quindici
giorni stabilito dal Consiglio di Classe -
Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità
delle persone
Art. 7 Allontanamento dalla scuola per un periodo
superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di
Classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti
minorenni
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della
scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità
delle persone e per il sereno funzionamento della scuola
stessa.
Art. 8 Estensione delle sanzioni
Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono
applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche
in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali
dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite,
visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.
Art. 9 Esami di stato
Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni
di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che
ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.
Art. 10 Conversione delle sanzioni
Nei casi previsti dagli artt.4 (comma 2), 5, 6 e 7 del
Titolo I il Consiglio di Classe deve offrire allo studente
la possibilità di convertire le sanzioni comminate in
attività da svolgere in favore della comunità scolastica o
in altre attività a scopo sociale che possano utilmente
costituire una riparazione, quali a) operazioni di pulizia
e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b)
collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino
della biblioteca; d) attività di volontariato.
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono
convertibili. La possibilità di tali conversioni è
demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di
Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.
TITOLO II - TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER
LE IMPUGNAZIONI
Art. 1 Gli organi competenti a disporre le sanzioni
decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo
studente, che ha la facoltà di presentare prove e
testimonianze, che saranno riportate nel verbale della
riunione del Consiglio di classe.
Art. 2 I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di
cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I devono concludersi entro
quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.
Art. 3 Contro le sanzioni che non prevedono
l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte
dello studente all'Organo di garanzia sotto istituito
entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione
comminata.
L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro
quindici giorni dalla sua presentazione. In caso di
presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o
del provvedimento alternativo è sospesa fino alla
decisione dell'organo di appello.
Art. 4 Contro le sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7
Titolo I è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione al Provveditore agli studi, che
decide in via definitiva sull'impugnativa secondo la
procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del T.U. (d.lgs.297/94)
TITOLO III - ORGANO DI GARANZIA
Art. 1 L'Organo di garanzia per le impugnazioni è così
composto:
- Un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i
rappresentanti in esso presenti; a lui spetta la funzione
di Presidente e in quanto tale convoca l'Organo e lo
presiede;
- Uno studente designato dal Comitato studentesco;
- Due docenti designati dal Collegio dei Docenti;
- Un rappresentante dell'ufficio di Presidenza designato
dal Dirigente tra i suoi collaboratori.
Per tutte le componenti sopra indicate sono designati
membri ordinari e membri supplenti.
Il Dirigente ha facoltà di partecipare, senza diritto di
voto, alle sedute.
Art. 2 Qualora uno o più membri dell'Organo siano
coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti
da un membro supplente.
Art. 3 L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni.
Si procede alla sostituzione dei membri qualora il
genitore decada da rappresentante del Consiglio di
Istituto o qualora l'alunno e/o i docenti abbiano perduto
la qualità di membri della scuola.
Art. 4 L'Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti
di sua competenza, formula proposte al Consiglio di
Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente
regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento
alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto
degli studenti e delle studentesse citato in premessa.