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file pdf Patto di corresponsabilità educativa

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file pdf Regolamento Aula autogestita

 


REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

In base al D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti),sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:
. frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio,
. comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola,
. rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a livello formale,
. rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti
. osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di disciplina in cui vengano individuati: a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti; b) le sanzioni relative; c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse. Inoltre è prevista la costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola.

Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza e ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e/o i genitori che ne facciano richiesta.

TITOLO I: CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.


In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, in premessa richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni. In presenza dell'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito l'abbassamento del voto di condotta, a discrezione del Consiglio di Classe.

Art. 3 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe
1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne)
2. Disturbo continuo durante le lezioni
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola
4. Violazioni alle norme di sicurezza
Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

Art. 4 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni
1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto
anche il risarcimento del danno.
3. Falsificazione di firme

Art. 5 Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe -
Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Alterazione di risultati
5. Gravi scorrettezze

Art. 6 Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe -
Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art. 7 Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Art. 8 Estensione delle sanzioni
Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 9 Esami di stato
Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 10 Conversione delle sanzioni
Nei casi previsti dagli artt.4 (comma 2), 5, 6 e 7 del Titolo I il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato.
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

TITOLO II - TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 1 Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.
Art. 2 I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.
Art. 3 Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di garanzia sotto istituito entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.
L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione. In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.
Art. 4 Contro le sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva sull'impugnativa secondo la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del T.U. (d.lgs.297/94)

TITOLO III - ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 L'Organo di garanzia per le impugnazioni è così composto:
- Un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti in esso presenti; a lui spetta la funzione di Presidente e in quanto tale convoca l'Organo e lo presiede;
- Uno studente designato dal Comitato studentesco;
- Due docenti designati dal Collegio dei Docenti;
- Un rappresentante dell'ufficio di Presidenza designato dal Dirigente tra i suoi collaboratori.
Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri supplenti.
Il Dirigente ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute.

Art. 2 Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

Art. 3 L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di Istituto o qualora l'alunno e/o i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

Art. 4 L'Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse citato in premessa.

 



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